martedì 21 settembre 2021

Lo Stato di emergenza Sanitaria non può durare per sempre. Il termine è 24 Mesi.

Facciamo un pò di chiarezza sulla durata dello stato di emergenza, che il Governo Italiano sta rinnovando come di consueto ad ogni aumento dei casi. Lo stato d'emergenza è giunto alla sua conclusione, in quanto può protrarsi con vari rinnovi fino ad un massimo di 24 mesi. 

LO SPIEGHIAMO E RIPORTIAMO L'ARTICOLO UFFICIALE.

Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)


                                                    FONTE GAZZETTA UFFICIALE 
 Al verificarsi degli eventi che, a seguito  di  una  valutazione
speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla  base
dei dati e delle  informazioni  disponibili  e  in  raccordo  con  le
Regioni e Province autonome interessate, presentano  i  requisiti  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza,
il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente  della
Regione o  Provincia  autonoma  interessata  e  comunque  acquisitane
l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza  di  rilievo   nazionale,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
riferimento alla natura e alla  qualita'  degli  eventi  e  autorizza
l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo
25. La delibera individua, secondo criteri  omogenei  definiti  nella
direttiva di  cui  al  comma  7,  le  prime  risorse  finanziarie  da
destinare all'avvio delle attivita' di  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione e degli interventi piu' urgenti di cui  all'articolo  25,
comma 2, lettere a) e b), nelle more  della  ricognizione  in  ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 
  2. A seguito della valutazione dell'effettivo  impatto  dell'evento
calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal   Dipartimento   della
protezione civile e dalle Regioni e  Province  autonome  interessate,
sulla  base  di  una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile, il Consiglio dei ministri individua,  con  propria
deliberazione, le ulteriori risorse  finanziarie  necessarie  per  il
completamento delle  attivita'  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu'  urgenti  di
cui alla lettera d) del  medesimo  comma  2,  autorizzando  la  spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo
44.  Ove,  in  seguito,  si  verifichi,  sulla   base   di   apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui  alla
lettera a) risultino o siano in procinto di risultare  insufficienti,
il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,   individua,   con   proprie
ulteriori  deliberazioni,  le  risorse   finanziarie   necessarie   e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le  emergenze  nazionali
di cui all'articolo 44. 
  3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo'
superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non piu'  di  ulteriori  12
mesi. 

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